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Statuto |
TITOLO I°
ASSOCIAZIONE
ART.1. - E' costituita un'Associazione degli Otorinolaringologi e Cultori di Discipline Affini (Raggruppamento n.125) che operano nell'Ambito Universitario.
ART.2. - L'Associazione prende il nome di "Associazione Universitaria Otorinolaringologi" (A.U.O.R.L.)
ART.3. - L'Associazione, che non ha scopo di lucro ne' persegue finalità politiche, intende promuovere l'approfondimento della problematica relativa all'insegnamento universitario e post-universitario della Otorinolaringologia e Discipline affini e favorisce con ogni iniziativa idonea lo sviluppo e il coordinamento della ricerca nell'ambito della disciplina.L'associazione si propone altresì di rappresentare a tutti gli effetti il Corpo dei Docenti Universitari di Otorinolaringologia e Discipline affini nei confronti delle Autorità ministeriali e universitarie, ed in genere amministrative e politiche, per tutto ciò che concerne i problemi della categoria.
ART.4. -L'Associazione è parte costitutiva della Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale (S.I.O. e Ch. C.F.) unitamente all'Associazione Otologica Ospedaliera Italiana (A.O.O.I.). I rapporti tra A.U.O.R.L. e A.O.O.I. in seno alla S.I.O. sono regolati dallo Statuto di quest'ultima.
ART. 5. -L'Associazione ha sede ufficiale in Roma in locali nell'ambito della Sede S.I.O. e in mancanza di questa presso il Presidente in carica. La segreteria "operativa" ha sede presso il Segretario-Tesoriere in carica.
TITOLO II°
SOCI
ART. 6. Hanno diritto di far parte dell'Associazione i Professori di ruolo e fuori ruolo, Ricercatori, Contrattisti, Borsisti e Tecnici Laureati in Otorinolaringoiatria e Discipline affini dipendenti dallAmministrazione Universitaria o dal Ministero della Pubblica Istruzione. Soci possono essere inoltre gli Iscritti alle Scuole di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria delle Facoltà Mediche. Quanti hanno lavoro temporaneo con dette Amministrazioni decadono da Socio con la cessazione di tale rapporto.
ART. 7. L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce annualmente in occasione del Congresso Nazionale S.I.O.
L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Presidente e il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno e sempre per motivi eccezionali ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei Soci. Le Assemblee sono valide se nella loro prima convocazione è presente almeno un terzo dei Soci ed in seconda sa è presente almeno un quinto dei Soci.
ART. 8. LAssemblea delibera su tutti gli Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.
TITOLO III°
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 9. L’ A.U.O.R.L. è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da 10 membri, di cui 7 vengono eletti dall’Assemblea. Tra i professori universitari ordinari, due vengono eletti dalla Assemblea tra i professori universitari associati, due vengono eletti dalla Assemblea tra i ricercatori. Il Consiglio direttivo dura in carica un biennio. Di esso fanno parte senza diritto di voto, con veste consultiva, tutti i past-presidents dell’Associazione stessa. Solo due dei suoi componenti possono essere rieletti ed il segretario può essere rieletto per altri quattro anni. Negli ultimi due anni del secondo quadriennio sarà affiancato dal segretario nominato per il successivo quadriennio. Le elezioni si svolgono in occasione dell Assemblea ordinaria che nell’ occasione si qualifica quale Assemblea elettiva.
ART. 10. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario-Tesoriere.
ART. 11. Il Consiglio direttivo:
a) promuove i provvedimenti necessari alla realizzazione degli scopi sociali e soprintende a tutte le attività dell Associazione;
b) cura i rapporti dell’ Associazione con le altre organizzazioni o Associazioni mediche, promuove la costituzione di eventuali Comitati Scientifici e ne controlla l’ attività, istituisce Premi e Borse di Studio;
c) discute e approva i bilanci da presentare all’ Assemblea ordinaria e stabilisce gli argomenti al suo ordine del giorno ;
d) presceglie,o in mancanza propone, i Temi di relazione e delle Tavole Rotonde e Simposi da sottoporre alle delibere assembleari;
e) propone all' Assemblea nominativi e liste di Candidati per le cariche che contemplino elezioni assembleari ;
f) propone all’ Assemblea i Membri elettivi del Comitato di Redazione della Rivista Organo Ufficiale di stampa della Società conformemente allo Statuto e al Regolamento S.I.O.
g) indica borse di studio e propone premi scientifici; indica inoltre eventuali pubblicazioni ufficiali.
ART. 12. Le delibere del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti per l assenza di uno o più Membri è determinante i1 voto del Presidente. In caso di sua assenza la prerogativa passa al Vice-Presidente.
ART. 13. Il Presidente:
-rappresenta ufficialmente l Associazione.
-Presiede le Assemblee dei Soci.
-Convoca le Assemblee straordinarie.
-Convoca il Consiglio direttivo almeno una volta all anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando la maggioranza del Consiglio direttivo dovesse richiederlo.
-Nomina all'inizio di ogni Assemblea elettiva tre scrutatori con il compito di controllare e convalidare le votazioni.
- Tiene annualmente all'Assemblea la relazione sullo stato e sulle attività' dell' Associazione.
ART. 14. Il Segretario Tesoriere:
-e' responsabile degli aspetti amministrativi e finanziari dalla Associazione
-Redige e conserva I verbali alle riunioni assembleari e gli atti societari del biennio di carica.
-Controlla e cura la regolare e immediata attuazione dei deliberati dall' Assemblea e del Consiglio direttivo.
-Partecipa ai Soci l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e ne cura lo svolgimento.
-D'intesa con il Presidente, cura lo scambio delle Informazioni con le Società' che rappresentano le Specialità' affini ed i rapporti pubblici dell'Associazione.
-Cura le attività di comunicazione e di stampa relative alla vita associativa.
-Provvede al costante aggiornamento dell'elenco Soci.
-Predispone i bilanci annuali dell'Associazione, che presenta ai Revisori del Conti entro i 30 giorni precedenti l'Assemblea ordinaria dei Soci.
-Svolge la relazione amministrativa all'Assemblea ordinaria.
-Ha in custodia il patrimonio sociale e ne cura la gestione. Di questo fondo e' responsabile in solido.
-Incassa, per conto dell'Associazione l'ammontare del contributo spettante l 'A U O R L quale percentuale della quota versata da ciascun Socio alla S l O.
-Tiene informato a risponde al Presidente e al Consiglio direttivo della situazione amministrativa e finanziaria della Associazione.
TITOLO IV°
REVISORI DEI CONTI
ART. 15. L'Assemblea nomina fra I suoi Soci due Revisori dei Conti che durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
ART. 16. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare la regolarità del bilancio e degli atti economici a loro presentati dal Segretario-Tesoriere ad ogni fine di anno amministrativo e di darne tempestiva relazione al Presidente prima della Assemblea ordinaria del Soci.
TITOLO V°
PROBIVIRI
ART. 17. Il Collegio dei Probiviri e' composto di cinque membri eletti all'Assemblea fra i Soci su proposta del Consiglio direttivo. I Probiviri durano in carica due anni e non sono rieleggibili. I Probiviri nominano nel loro seno il Presidente del Collegio.
ART. 18. Spetta ai Probiviri l'esame senza formalità di procedura delle controversie che possono insorgere, fra i Soci e tra questi e l'A.U.O.R.L., nonché di tutte le questioni che, a giudizio del Consiglio direttivo, richiedono una considerazione riservata. Il parere dei Probiviri ha valore consultivo e non è vincolante per la Società'.
TITOLO VI°
PATRIMONIO SOCIALE
TITOLO VII°
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 20. Il presente Statuto può essere modificato dietro richiesta firmata da almeno un terzo del Soci: la richiesta deve essere notificata al Segretario almeno tre mesi prima dell'Assemblea ordinaria. Ogni modifica per divenire operante deve essere discussa ed approvata a maggioranza dall'Assemblea con contemporanea convalida notarile.
ART. 21. Le norme del presente Statuto sono integrate da un Regolamento avente la stessa efficacia normativa.
ART. 22. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da non meno dei due terzi dei Soci in Assemblea straordinaria a tal uopo convocata .